Assegnata alla 13a Commissione ambiente del Senato il ddl recante: “Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori”.
Il disegno di legge contiene una serie di misure tese a promuovere la crescita economico culturale delle nostre isole minori. Di seguito l’articolo 12 che contiene misure riguardanti il trasporto marittimo:
Art. 12 (Misure relative ai trasporti locali)
1. In considerazione della rilevanza prioritaria del trasporto marittimo da e per le isole minori, per garantire la continuità territoriale con la terraferma, ai fini del miglioramento dei relativi collegamenti nonché di garanzia della continuità del servizio, le regioni territorialmente competenti esercitano compiti di monitoraggio dei servizi e di vigilanza in caso di eventuali sospensioni o interruzioni, al fine di verificare che esse siano causate da ragioni effettive di eccezionalità e indifferibilità, adottando le misure sanzionatorie definite dalle medesime regioni qualora la suddetta verifica abbia dato esito negativo.
2. Le regioni territorialmente competenti definiscono altresì un piano di messa in sicurezza dei porti e degli approdi nelle isole di cui all’allegato A. I progetti di adeguamento delle infrastrutture portuali e aeroportuali adottati a seguito delle procedure di ricognizione di cui all’articolo 6 costituiscono opere prioritarie ai fini del loro inserimento nel DUPIM per il periodo 2019-2025, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 6, nonché per il conferimento delle risorse dei fondi strutturali dell’Unione europea per il medesimo periodo.
3. Le regioni bandiscono le gare per l’affidamento minimo quinquennale del servizio pubblico di collegamento marittimo da e per le isole minori per merci e passeggeri.
4. Le regioni territorialmente competenti adottano ogni opportuno provvedimento finalizzato all’allineamento dei prezzi medi praticati nella regione medesima:
a) dei costi del carburante avio nelle strutture aeroportuali;
b) delle tariffe per il trasporto del gas a mezzo nave;
c) del costo del carburante per autotrazione.
